Indennità di maternità
L’Inps notifica avviso di addebito, pretendendo il pagamento di contribuzione indebitamente conguagliata a seguito di pagamento di indennità anticipata di maternità non dovuta.
Lo studio proponeva opposizione in difesa del datore di lavoro, sostenendo:
– che il rapporto di lavoro era cessato prima della comunicazione dell’inesistenza del diritto della lavoratrice all’indennità di maternità;
– che ai sensi del d.l. n. 663/1979, l’onere di provvedere al recupero delle somme indebite incombe esclusivamente sull’Inps.
Il Tribunale di Vicenza ha recepito integralmente le argomentazioni dello studio e ha accolto il ricorso, annullando l’addebito.
- Date 30 Maggio 2020
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